Statuto

Art.1

E’ costituita la Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio (AISAL). L’Associazione non ha scopo di lucro, ha sede legale in Milano ed è attiva sull’intero territorio nazionale.

Art. 2

Gli scopi dell’AISAL sono:

  1. Diffondere le conoscenze scientifiche e le norme per il corretto allevamento, mantenimento e trattamento degli animali utilizzati a fini sperimentali secondo un codice etico professionale e tenendo presente tutte le normative e le linee guida nazionali ed internazionali.
  2. Promuovere lo studio dei modelli animali sperimentali.
  3. Favorire la diffusione di tecnologie alternative e/o complementari all’uso degli animali nella ricerca biomedica.
  4. Collaborare, con le proprie competenze specifiche, con Autorità ed Istituzioni preposte alla regolamentazione e controllo della sperimentazione scientifica sugli animali utilizzati a fini sperimentali.
  5. Organizzare corsi, convegni e seminari di studio, attività didattiche anche di carattere editoriale e ogni altra iniziativa che possa contribuire a fornire competenze e professionalità nelle scienze degli animali utilizzati a fini sperimentali.
  6. Contribuire a scambi culturali e tecnici con analoghe associazioni nazionali e internazionali.

Art. 3

Organi dell’AISAL sono la Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto dai seguenti membri:

  • Presidente,
  • Vice Presidente,
  • Segretario,
  • Tesoriere,
  • n° 3 Consiglieri

Le cariche elettive hanno la durata di tre anni. Ogni membro del Consiglio non può essere in carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 4

Il patrimonio AISAL è costituito dalle quote sociali, elargizioni, contributi e proventi derivati dalla cessione di pubblicazioni e dall’organizzazione di convegni e iniziative previste dall’art. 2.

Le quote di iscrizione annua vengono fissate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione scientifico-culturale senza scopo di lucro, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 no. 662.

Art. 5

I Soci si distinguono in Ordinari, Collettivi, Onorari. Possono essere ammessi a far parte dei Soci Ordinari i ricercatori, studiosi di biomedicina, studiosi delle scienze e tecnologie degli animali utilizzati a fini sperimentali e di tecniche alternative e/o complementari i quali svolgono attività scientifiche o didattiche.

Sono ammessi come Soci Collettivi gruppi e/o associazioni operanti in settori particolari dell’area d’interesse dell’AISAL. I Soci Collettivi saranno rappresentati da un delegato ufficiale. L’ammissione dei Soci è demandata al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci Ordinari ed in base al curriculum professionale.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre proporre le personalità che per contributi scientifici e meriti speciali nel campo delle scienze degli animali utilizzati a fini sperimentali siano eleggibili a Soci Onorari dall’Assemblea dei Soci. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento delle quote annuali, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 6

L’Assemblea dei Soci elegge a scrutinio segreto, per voto diretto e per delega il Consiglio Direttivo. Qualsiasi Socio in regola con le quote sociali e iscritto all’Associazione da almeno un anno, può presentare la sua candidatura al Consiglio Direttivo.

I Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti scrutinati entrano a far parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente Uscente, senza diritto di voto, entra nel nuovo Consiglio Direttivo per agevolare la continuazione delle attività programmate negli esercizi precedenti. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed eventualmente stabilisce l’attribuzione di altre cariche necessarie per lo svolgimento delle attività dell’AISAL.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’AISAL.

Al Presidente e/o al Vice Presidente (in assenza del Presidente), spettano la direzione e la tutela degli interessi scientifici e giuridici dell’AISAL nel rapporto con le Istituzioni e Organizzazioni nazionali ed internazionali. Il Segretario ha la responsabilità amministrativa. Presso la Segreteria è stabilita la sede operativa dell’Associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità contabile.

Nel caso di dimissioni o ritiro di un membro del Consiglio Direttivo questi viene sostituito dal successivo candidato eletto con maggior numero di voti. I Soci hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo viene convocato ad intervalli regolari stabiliti dal Consiglio stesso o dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo demanda la gestione programmatica ed operativa di attività specifiche a Gruppi di studio e/o Comitati “ad hoc”. La nomina dei Responsabili dei Gruppi di studio e l’eventuale partecipazione di membri esterni viene indicata e/o approvata dal Consiglio Direttivo. I Responsabili dei Gruppi di studio e/o dei Comitati “ad hoc” riferiscono sulle attività al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina e/o approva i Rappresentanti Ufficiali di AISAL nelle diverse Associazioni e/o Gruppi di Lavoro nazionali e internazionali a cui riterrà opportuno aderire.

Art. 9

L’Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all’anno, in qualunque luogo purché in Italia. L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti i Soci che sono in regola con le quote associative.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e/o da almeno il venti per cento dei Soci.

L’Assemblea straordinaria viene convocata, in qualunque luogo purché in Italia, con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, al domicilio risultante dal libro dei soci. Ogni deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione viene presa a maggioranza dei votanti presenti e con la presenza di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati per delega.

I voti sono scrutinati da una Commissione Elettorale approvata in Assemblea e composta da almeno tre membri. Fa eccezione la votazione per le modifiche allo Statuto, che deve essere effettuata a maggioranza dei Soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti nonché la delibera di scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci per delega scritta; il massimo delle deleghe ammesse per ciascun Socio è di tre. Le proposte di modifiche dello Statuto devono essere comunicate ai Soci almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà decidere su di esse.

Art.10

L’esercizio finanziario dell’AISAL si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Soci che non hanno pagato le quote associative per due anni, dopo sollecito, vengono cancellati dal libro dei Soci dell’AISAL.

Art. 11

Per tutto ciò che non sia previsto dallo Statuto vale quanto in materia stabilisce il Codice Civile.